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La nostra storia
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Donatori |
Cariche sociali
LO STATUTO
Titolo I
Denominazione - sede
Articolo 1
E' costituita una associazione avente le caratteristiche di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione
di 'Wecare Onlus'.
Articolo 2
L'Associazione ha sede in Asti, località Viatosto n. 24.
Titolo II
Oggetto e scopo
Articolo 3
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale. Essa si propone di svolgere la propria
attività nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria in
Italia ed all'estero, sia direttamente che in collaborazione con
strutture, associazioni ed istituzioni esistenti. A tale scopo
l'Associazione si impegna a svolgere la propria attività mediante
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, reperimento di fondi,
fornitura di attrezzature, formazione, attività diretta degli
associati o di terzi. L'Associazione non potrà svolgere attività
diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse e comunque in via non prevalente. La Onlus
comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni alla
direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze
competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni
modifica successiva che comporti la perdita della qualifica di Onlus.
Titolo III
Patrimonio ed entrate
dell'Associazione
Articolo 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili ed
immobili che diverranno di proprietà della Onlus; b) da eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti; c) da eventuali fondi di riserva
costituiti con le eccedenze di bilancio. Per l'adempimento dei suoi
compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate: a) quote
associative annuali; b) introiti reperiti per lo svolgimento delle sue
attività istituzionali; c) redditi derivanti dal suo patrimonio. Le
quote associative sono intrasmissibili a qualunque titolo, non sono
rivalutabili e non sono rimborsabili.
Titolo IV
Associati
Articolo 5
Sono aderenti all'Associazione: a) i soci fondatori; b) i soci
ordinari. Alla suddetta Associazione possono aderire tutte le persone
fisiche o gli enti che ne condividono gli scopi. Gli aderenti devono
rispettare lo statuto e le decisioni degli organi associativi, nonchè
collaborare al perseguimento dei fini statutari. L'adesione
all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto
di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto
l'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che aderiscono
all'Associazione nel corso della sua esistenza. La divisione dei soci
nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento
tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti della
Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare
effettivamente alla vita della Associazione. Chi intende aderire alla
Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio
Direttivo, corredata dalla firma di almeno un socio presentatore, con
la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si
propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli
eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in
ordine alle domande di ammissione, ordinariamente, almeno una volta
ogni trimestre; in assenza di un provvedimento di accoglimento della
domanda, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego
espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la
motivazione. Al momento della ammissione, l'associato è tenuto al
pagamento della quota associativa che verrà stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per
iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno
considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al
versamento della quota annuale di associazione. E' esclusa la
temporaneità della partecipazione degli associati alla vita
associativa. La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni,
per morosità. La morosità si verifica di fatto quando il socio risulta
essere in ritardo per più di sei mesi nel pagamento della quota
sociale; il socio in tal caso sarà considerato decaduto a tutti gli
effetti con delibera del Consiglio Direttivo. Può essere escluso dalla
Associazione con delibera del Consiglio Direttivo il socio che abbia
svolto attività contraria alle finalità dell'Ente.
Titolo V
Organi dell'Associazione
Articolo 6
Gli organi della Associazione sono: - l'Assemblea degli associati; -
il Consiglio Direttivo; - il Presidente del Consiglio Direttivo; - il
Vice-Presidente del Consiglio Direttivo; - il Segretario; - il
Tesoriere; - il Consulente Scientifico. Tutte le cariche sono
gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome
e per conto dell'Associazione. L'elezione degli Organi della
Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione
all'elettorato attivo e passivo.
Titolo VI
Assemblea degli aderenti
alla Associazione
Articolo 7
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha i più ampi
poteri deliberativi. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio
Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta e
diretta a ciascuno di loro, contenente l'ordine del giorno, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea
deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità o
quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli
associati. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede
sociale, purchè in Italia. L'Assemblea delibera: a) sulla nomina dei
componenti del Consiglio Direttivo; b) sul bilancio; c) sugli
indirizzi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione; d)
sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè sulla
approvazione e sulle modifiche degli eventuali regolamenti; e) sullo
scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di devoluzione del
patrimonio finale come da normativa vigente; f) su quant'altro sia ad
essa demandato per legge o per statuto. Le deliberazioni
dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, e con la presenza o
rappresentanza di almeno la metà degli associati. In seconda
convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero
degli intervenuti o rappresentati, ad eccezione delle modifiche
statutarie per le quali è necessaria la maggioranza della metà più uno
dei soci. Tra la data per la prima e la seconda convocazione deve
intercorrere almeno un giorno. Le votazioni sono palesi. Hanno diritto
di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola
con il pagamento della quota annuale di associazione. Tutti gli
associati hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare, per
delega, da un altro socio, che non sia componente del Consiglio
Direttivo. Ogni socio non potrà comunque rappresentare più di due
altri soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione
o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente dell'Associazione o da
altra persona nominata dalla Assemblea stessa. Spetta al Presidente
dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere
il diritto di intervento all'Assemblea. Delle delibere adottate viene
redatto verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal
Segretario o dal notaio, qualora incaricato della relativa
verbalizzazione.
Titolo VII
Consiglio Direttivo
Articolo 8
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a
scelta dell'Assemblea, da un minimo di due a un massimo di sette
persone, eletti tra i soci, che restano in carica due anni e sono
rieleggibili. In caso di decadenza di un Consigliere, il Consiglio
provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la
convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel
proprio seno: - il Presidente; - il Vice-Presidente; - il Segretario;
- il Tesoriere; - il Consulente Scientifico. Ogni Consigliere può
ricoprire più di una carica. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli
che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente
riservati all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli
atti ed i fatti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento dell'oggetto sociale. Il Consiglio Direttivo, pertanto:
- delibera sulla ammissione e sulla esclusione degli associati; -
stabilisce l'importo delle quote associative annuali; - amministra il
patrimonio e le rendite sociali; - dirige e gestisce l'Associazione; -
delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare; -
cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione
all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede
sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due
Consiglieri in carica e comunque almeno una volta all'anno, per
deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare
della quota sociale. La convocazione del Consiglio deve essere fatta
per iscritto ed indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e
deve essere inviata a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima
dell'adunanza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute di
diritto dal Presidente; in sua assenza sono presiedute dal
Vice-Presidente o da altro Consigliere appositamente nominato
all'apertura della riunione. Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei
Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente della
riunione. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono palesi. Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Titolo VIII
Il Presidente e il
Vice-Presidente
Articolo 9
La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in
giudizio, spetta al Presidente, salvo il disposto del successivo art.
10. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio
Direttivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia
il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica
l'osservanza dello statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti
la necessità.
Articolo 10 Il
Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie
funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i
terzi prova dell'impedimento del Presidente. Titolo IX Consulente
Scientifico
Articolo 11
Il Consulente Scientifico: - collabora alla formulazione e alla
definizione degli obiettivi dell'Associazione e delle direttive
necessarie per la loro realizzazione; - provvede alla valutazione del
contenuto scientifico delle attività dell'Associazione in armonia con
i fini statutari; - rileva i risultati conseguiti, relazionandone
sistematicamente il Consiglio.
Titolo X
Segretario-Tesoriere
Articolo 12
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il
Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive
necessarie per il funzionamento dell'Associazione. Il Segretario cura
la tenuta dei libri sociali.
Articolo 13
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria della Associazione, cura la
tenuta dei registri contabili e predispone, dal punto di vista
contabile, il bilancio annuale.
Titolo XI
Bilancio e avanzi di
gestione
Articolo 14
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone annualmente, entro i termini
stabiliti dalla legge, il bilancio consuntivo e preventivo
dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Articolo 15
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve, o
capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura, osservate
le disposizioni di legge in materia. L'Associazione ha l'obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Titolo XII
Scioglimento
Articolo 16
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha
l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge
23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Titolo XIII
Clausola compromissoria
Articolo 17 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della
esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare
oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro
amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità
di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà
scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di
accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Asti, su ricorso della parte più diligente. Titolo
XIV Rinvio
Articolo 18
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si
deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro
I del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
Asti, 8 novembre 2003
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