WeCare Onlus

Lo statuto

Titolo I
Denominazione - sede

Articolo 1
E' costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione di 'Wecare Onlus'.

Articolo 2
L'Associazione ha sede in Asti, località Viatosto n. 24.

Titolo II
Oggetto e scopo

Articolo 3
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa si propone di svolgere la propria attività nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria in Italia ed all'estero, sia direttamente che in collaborazione con strutture, associazioni ed istituzioni esistenti. A tale scopo l'Associazione si impegna a svolgere la propria attività mediante sensibilizzazione dell'opinione pubblica, reperimento di fondi, fornitura di attrezzature, formazione, attività diretta degli associati o di terzi. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. La Onlus comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Titolo III
Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Articolo 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Onlus; b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate: a) quote associative annuali; b) introiti reperiti per lo svolgimento delle sue attività istituzionali; c) redditi derivanti dal suo patrimonio. Le quote associative sono intrasmissibili a qualunque titolo, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili.

Titolo IV
Associati

Articolo 5
Sono aderenti all'Associazione: a) i soci fondatori; b) i soci ordinari. Alla suddetta Associazione possono aderire tutte le persone fisiche o gli enti che ne condividono gli scopi. Gli aderenti devono rispettare lo statuto e le decisioni degli organi associativi, nonchè collaborare al perseguimento dei fini statutari. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, corredata dalla firma di almeno un socio presentatore, con la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, ordinariamente, almeno una volta ogni trimestre; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione. Al momento della ammissione, l'associato è tenuto al pagamento della quota associativa che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione degli associati alla vita associativa. La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità. La morosità si verifica di fatto quando il socio risulta essere in ritardo per più di sei mesi nel pagamento della quota sociale; il socio in tal caso sarà considerato decaduto a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo. Può essere escluso dalla Associazione con delibera del Consiglio Direttivo il socio che abbia svolto attività contraria alle finalità dell'Ente.

Titolo V
Organi dell'Associazione

Articolo 6
Gli organi della Associazione sono: - l'Assemblea degli associati; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente del Consiglio Direttivo; - il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo; - il Segretario; - il Tesoriere; - il Consulente Scientifico. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione. L'elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Titolo VI
Assemblea degli aderenti alla Associazione

Articolo 7
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha i più ampi poteri deliberativi. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta e diretta a ciascuno di loro, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. L'Assemblea delibera: a) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; b) sul bilancio; c) sugli indirizzi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione; d) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè sulla approvazione e sulle modifiche degli eventuali regolamenti; e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di devoluzione del patrimonio finale come da normativa vigente; f) su quant'altro sia ad essa demandato per legge o per statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, e con la presenza o rappresentanza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati, ad eccezione delle modifiche statutarie per le quali è necessaria la maggioranza della metà più uno dei soci. Tra la data per la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno. Le votazioni sono palesi. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Tutti gli associati hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare, per delega, da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo. Ogni socio non potrà comunque rappresentare più di due altri soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente dell'Associazione o da altra persona nominata dalla Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle delibere adottate viene redatto verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio, qualora incaricato della relativa verbalizzazione.

Titolo VII

Consiglio Direttivo

Articolo 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di due a un massimo di sette persone, eletti tra i soci, che restano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di decadenza di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno: - il Presidente; - il Vice-Presidente; - il Segretario; - il Tesoriere; - il Consulente Scientifico. Ogni Consigliere può ricoprire più di una carica. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente riservati all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ed i fatti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale. Il Consiglio Direttivo, pertanto: - delibera sulla ammissione e sulla esclusione degli associati; - stabilisce l'importo delle quote associative annuali; - amministra il patrimonio e le rendite sociali; - dirige e gestisce l'Associazione; - delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare; - cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri in carica e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. La convocazione del Consiglio deve essere fatta per iscritto ed indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve essere inviata a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima dell'adunanza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute di diritto dal Presidente; in sua assenza sono presiedute dal Vice-Presidente o da altro Consigliere appositamente nominato all'apertura della riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente della riunione. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono palesi. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Titolo VIII
Il Presidente e il Vice-Presidente

Articolo 9
La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente, salvo il disposto del successivo art. 10. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 10

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Titolo IX Consulente Scientifico

Articolo 11
Il Consulente Scientifico: - collabora alla formulazione e alla definizione degli obiettivi dell'Associazione e delle direttive necessarie per la loro realizzazione; - provvede alla valutazione del contenuto scientifico delle attività dell'Associazione in armonia con i fini statutari; - rileva i risultati conseguiti, relazionandone sistematicamente il Consiglio.

Titolo X
Segretario-Tesoriere

Articolo 12
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali.

Articolo 13
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria della Associazione, cura la tenuta dei registri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio annuale.

Titolo XI
Bilancio e avanzi di gestione

Articolo 14
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone annualmente, entro i termini stabiliti dalla legge, il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 15
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura, osservate le disposizioni di legge in materia. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo XII
Scioglimento

Articolo 16

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo XIII

Clausola compromissoria

Articolo 17

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Asti, su ricorso della parte più diligente. Titolo XIV Rinvio

Articolo 18
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Asti, 8 novembre 2003

 

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